Titolo I
Denominazione – Sede – Finalità
ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, ai sensi dell’Art. 32, co. 1, D.lgs. 117/2017 in forma di Organizzazione di Volontariato, l’ente denominato “Tant Par Fa Quajcoss” per brevità denominato anche “TPFQ”. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l’Associazione integrerà la propria denominazione con “Organizzazione di Volontariato” oppure con l’acronimo “ODV” il cui uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà obbligatorio ai sensi di Legge. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Nerviano (MI). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune o in un Comune differente è deliberato dall’Assemblea degli Associati e, solo nel caso di modifica all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti, mentre nel secondo caso è necessaria anche la modifica dello statuto. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell’Art. 48 D.lgs. 117/2017. L’ente può istituire sedi secondarie con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci e successiva comunicazione al RUNTS.
ART. 2 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 3 – Finalità e attività
L’Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale ed il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà impiegato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o anche di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate ed identificate alle seguenti lettere dell’art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
L’associazione ha lo scopo di riscoprire e far conoscere l’identità e la cultura della comunità di Nerviano promuovendo iniziative finalizzate alla tutela e al miglioramento dell’ambiente, alla cura del verde pubblico e alla diffusione di comportamenti sostenibili, anche attraverso giornate ecologiche, interventi di manutenzione e collaborazioni con altre realtà del territorio impegnate nella salvaguardia del patrimonio naturale. Parallelamente, si dedica alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico locale, contribuendo al decoro urbano e alla promozione di opere artistiche e di abbellimento degli spazi pubblici, in sinergia con enti, istituzioni e cittadini.
L’Associazione organizza e gestisce eventi, manifestazioni e attività di carattere culturale, artistico e ricreativo di interesse sociale, volti a favorire l’aggregazione, la crescita culturale e la diffusione dei valori del volontariato. Nelle proprie iniziative promuove la solidarietà e la collaborazione tra persone ed enti, anche attraverso azioni di beneficenza, donazioni e sostegno ad altre organizzazioni o realtà che operano per finalità affini promuovendo e organizzando, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) In particolare, l’Ente si propone di promuovere una partecipazione attiva dei cittadini alla cura e alla valorizzazione del territorio, incoraggiando iniziative volte al miglioramento estetico, ambientale e sociale della comunità. Intende favorire la collaborazione tra residenti, enti pubblici e realtà private per sviluppare progetti condivisi di tutela e rigenerazione degli spazi comuni, promuovendo il senso di appartenenza, la responsabilità civica e la conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale della zona;
Infine, l’Associazione si impegna nella diffusione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e del rispetto dei diritti umani, promuovendo la parità di genere e il contrasto a ogni forma di discriminazione o violenza, mediante attività culturali e simboliche di sensibilizzazione della cittadinanza.
L’Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà:
- Produrre, promuovere, rappresentare, ideare, allestire, distribuire spettacoli artistici rivolta a bambini, adolescenti e adulti: opere teatrali, coreografie, audiovisivi, lavori cinematografici e televisivi, musicali, radiofonici, in proprio o per conto terzi, ovunque sia possibile;
- Organizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- Promuovere iniziative di ricerca e di divulgazione delle attività di interesse generale perseguite, anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale e nazionale;
- Promuovere la realizzazione di iniziative editoriali riguardanti le tradizioni locali, la cultura, l’arte ed il territorio, con particolare attenzione alle opere presenti nel nostro territorio;
- Promuovere il nostro territorio, la sua storia e la sua cultura attraverso iniziative che coinvolgano direttamente i cittadini nella riscoperta e nella cura dei luoghi in cui vivono, come percorsi guidati alla scoperta del patrimonio architettonico, artistico e naturale, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità condivisa verso l’ambiente e la comunità locale;
- Occuparsi del coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere;
- Provvedere alla realizzazione di periodici ed alla pubblicazione di testi;
- Ottenere per i propri soci facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie in Italia o all’estero;
- Ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell’Associazione, anche attività diverse ex art. 6 D.lgs. 117/2017 che verranno individuate di volta in volta dall’Organo Direttivo.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire, nonché partecipare a bandi erogati da enti pubblici o privati ed ottenere l’accreditamento da parte della Regione o di altri Enti Pubblici dell’attività di carattere sociale e culturale realizzata. L’Ente può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e che verranno identificate dal Consiglio Direttivo. Sarà compito di quest’ultimo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché partecipare a bandi pubblici o privati.
Titolo II
Associati
ART. 4 – Ammissione
In base a quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 l’ente deve essere costituito da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Organizzazione di Volontariato. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno. L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come Associati ordinari di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazione di Volontariato associate.
Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
È prevista un’unica categoria di Associati:
- Ordinari: sono coloro che si iscrivono all’Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Organo di amministrazione partecipando attivamente alle attività associative;
I soci godono dei medesimi diritti e possono essere Associati dell’Associazione tutte le persone fisiche o gli Enti del Terzo Settore che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.
ART. 5 – Procedura di ammissione
La domanda di ammissione all’Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto all’Organo di amministrazione e con la firma della domanda di ammissione l’aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dall’Organo di amministrazione e dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide sull’accettazione delle domande presentate. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati a cura dell’Organo di amministrazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante Associato può, entro dieci giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea ordinaria degli Associati in occasione della successiva convocazione.
ART. 6 – Diritti e doveri dei soci
Gli Associati dell’Associazione hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all’interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell’art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell’associazione il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’ente o presso altri luoghi di svolgimento dell’attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.
Gli Associati dell’Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l’importo annualmente stabilito dall’organo di amministrazione
ART. 7 – Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell’Ente. L’Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione dell’Associato dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell’Associato dovranno essere presentate all’Organo Direttivo per iscritto. L’esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti dell’Associato, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega, o raccomandata a/r o PEC altra modalità che assicuri prova dell’avvenuta ricezione e da ora definita “comunicazione tracciabile” e che:
- non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o abbia violato le norme dello statuto e dell’eventuale regolamento interno;
- abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell’esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
- non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
- abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell’amministrazione o nella tenuta dei conti;
- abbia trascurato, se investito di cariche in seno all’associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall’invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall’inizio del nuovo anno sociale. In quest’ultimo caso la perdita della qualifica di associato non necessita di comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.
Contro le decisioni di esclusione deliberate dall’Organo di amministrazione nei casi dal n. 2 al n. 6 sopra indicati è ammesso ricorso all’Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la delibera dell’Organo di amministrazione e deve essere ad esso trasmesso tramite comunicazione tracciabile. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l’Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata.
L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all’Associazione per il periodo determinato dall’Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità, l’Associato escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata all’Organo di amministrazione. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione e l’Associato dimissionario, escluso o radiato, nonché l’erede dell’Associato defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 8 – Volontari e volontariato
L’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri Associati e non Associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs.
117/2017 e l’organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il soggetto che svolga in maniera occasionale e non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari sarà assicurato per malattie, infortunio, e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.
ART. 9 – Lavoratori e personale retribuito
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell’Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli Associati.
L’Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In base alle disposizioni di cui all’art. 36 D.lgs. 117/2017 l’Organizzazione di Volontariato non può avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri associati.
Titolo III
Organi dell’Associazione
ART. 10 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea degli Associati
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)
ART. 11 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o quando richiesto dai due terzi dei Consiglieri o un decimo degli associati. L’Assemblea dei soci si riunisce comunque in sede Ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico.
Le assemblee sono convocate con avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo (fisico o virtuale) dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare consegnato a mano a ogni associato o spedito, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all’Associazione, almeno otto giorni prima.
Nello stesso termine l’avviso di convocazione deve essere reso noto ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell’Associazione. L’avviso di convocazione può prevedere che l’assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 14.
L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.
ART. 12 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il rendiconto economico consuntivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare la variazione di sede legale in un Comune diverso dall’attuale.
ART. 13 – Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte
Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci minorenni esercitano tale diritto tramite il genitore o chi ne ha la patria potestà; possono partecipare alle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, ma non possono candidarsi per ricoprire cariche sociali per via della minore età. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le delibere dell’Assemblea Ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando il Consiglio Direttivo stabilisca il voto segreto oppure la maggioranza dei soci riuniti in Assemblea lo richieda, nel caso delle elezioni degli Organi sociali o quando si debba deliberare in merito a singole persone.
L’Assemblea Straordinaria delibera sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto con la presenza della metà più uno dei soci in proprio o per delega e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. L’Associazione dovrà trasmettere al Registro Unico Nazionale del terzo Settore il nuovo Statuto per gli adempimenti legati al Registro. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci riunti in Assemblea Straordinaria ai sensi dell’articolo 21, cod. civ.
ART. 14 – Audio/video assemblee
È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
È in ogni caso necessario che:
- siano presenti anche in luoghi differenti il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
ART. 15 – Organo di Amministrazione
L’Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i propri Associati e, con apposita riunione, elegge Presidente, Vice Presidente, Segretario ed eventualmente Tesoriere, quando la funzione non sia svolta dal Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi, fino all’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio; i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili a fine mandato e ad essi si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell’Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti in ordine di preferenza, nei risultati delle elezioni costituenti l’Organo di amministrazione in vigore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia un soggetto che risulti il primo dei non eletti in occasione delle precedenti elezioni e durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci per eleggere i membri del Direttivo mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. L’Assemblea Ordinaria dei soci, in mancanza di sostituti, potrà deliberare di ridurre il numero dei consiglieri fino alla scadenza del mandato in essere purché il numero dei consiglieri non scenda sotto il numero minimo previsto di tre Consiglieri e non sia decaduto più della metà del Consiglio Direttivo. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione tramite comunicazione tracciabile per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega. Non può essere nominato amministratore o far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Presidente, eletto ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l’ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno otto giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio Direttivo ed a fissarne specifici argomenti all’ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l’Organo di Controllo se nominato. L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. È inoltre consentito lo svolgimento delle riunioni anche online e di conseguenza dell’utilizzo del voto da remoto, il sistema deve consentire di accertare l’identità di chi partecipa e il rispetto del metodo collegiale, in quanto la riunione si deve svolgere in un contesto di simultaneità e, quindi, con la possibilità di interagire in tempo reale, sia nello svolgimento degli interventi orali sia nell’esame e nello scambio di documentazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli Associati. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive, ma nell’arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell’art. 7 del presente statuto. Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo nei limiti di quanto disposto in merito di indiretta distribuzione utili e di retribuzione dei lavoratori dal D.lgs. 117/2017.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all’interesse dell’Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.
ART. 16 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è nominato tra i soggetti eletti dall’Assemblea dei Soci in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto;
sovrintende a tutta l’attività dell’Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell’eventuale Organo di Controllo, e dell’eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all’Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento. Il Vice Presidente è nominato tra i soggetti eletti dall’Assemblea dei Soci in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea ordinaria per l’elezione di tutte le cariche associative.
ART. 17 – Audio/video riunioni dell’Organo di amministrazione
È possibile tenere le riunioni dell’Organo di amministrazione, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario che:
- siano presenti anche in luoghi differenti il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità diintervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni ai Consiglieri collegati;
- sia consentito ai Consiglieri di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
In caso di riunione con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente della riunione può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
ART. 18 – Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri quando il suo ruolo non viene svolto dal Segretario; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario dell’Associazione.
ART. 19 – Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto. Al Segretario possono essere assegnati i compiti svolti dal Tesoriere nel caso in cui la sua nomina non sia avvenuta. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.
ART. 20 – Organo di controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall’Assemblea degli Associati; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti l’Organo di controllo.
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 D.lgs. 117/2017 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell’Organo di controllo può essere attribuito un compenso.
ART. 21 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell’art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l’organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell’apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.
Titolo IV
Risorse economiche – funzionamento – disposizioni finali
ART. 22 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall’art. 6 D.lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall’art 86 D.lgs. 117/2017; l’individuazione delle attività diverse da svolgere verrà effettuata di volta in volta a cura dell’Organo di amministrazione;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.
ART. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 24 – Bilancio e scritture contabili
Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e da questi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell’art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L’ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.
ART. 25 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e nelle forme previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017.
ART. 26 – Libri sociali
Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, D.lgs. 117/2017 l’associazione deve tenere:
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera c), è tenuto a cura dell’organo cui si riferisce.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente dell’associazione il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’ente o presso altri luoghi di svolgimento dell’attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui al presente articolo.
ART. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea.
ART. 28 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Nerviano, 25/10/2025